Esodo 21:35-37 Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente (TILC)

35. «Se il bue di uno ferisce il bue di un altro e lo fa morire, i rispettivi proprietari dovranno vendere il bue vivo e dividersi il ricavato; dovranno dividersi anche la bestia morta.

36. Ma se è risaputo che il bue aveva l’abitudine di ferire con le corna, e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come risarcimento un bue vivo al posto di quello morto e quest’ultimo sarà suo».

37. «Se uno ruba un bue o un montone e poi li scanna o li vende, è obbligato a risarcire il bue con cinque capi di bovini, e il montone con cinque capi di bestiame piccolo».

Esodo 21