45. Potrete anche acquistarne tra i figli degli stranieri che risiedono nel vostro paese o tra i membri delle loro famiglie nati sul posto. Essi vi apparterranno.
46. Più tardi, li lascerete in eredità ai vostri figli, perché essi ne abbiano la proprietà a loro volta. Voi potrete conservarli come schiavi per sempre. Al contrario, nessuno, tra voi, tratti con brutalità uno dei suoi fratelli Israeliti.
47. «Se uno straniero, residente nel vostro paese, si arricchisce e uno dei vostri connazionali, caduto in miseria, si vende a lui o a un altro membro di un clan straniero,
48. il vostro connazionale potrà beneficiare di un diritto di riscatto: uno dei suoi fratelli può riscattarlo;