31. Però, le case de’ villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche.
32. Quanto alle città de’ Leviti e alle case ch’essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perpetuo di riscatto.
33. E se anche uno de’ Leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta, con la città dove si trova, sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro proprietà, in mezzo ai figliuoli d’Israele.
34. I campi situati ne’ dintorni delle città dei Leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perpetua.