14. «“Se uno consacra la sua casa perché sia cosa santa al Signore, il sacerdote ne farà la stima secondo che essa sia buona o cattiva; l'interessato si atterrà alla stima fatta dal sacerdote.
15. Se colui che ha consacrato la sua casa la vuole riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della stima e sarà sua.
16. Se uno consacra al Signore un terreno di sua proprietà, ne farai la stima in ragione della semenza: cinquanta sicli d'argento per un *comer di seme d'orzo.
17. Se consacra la sua terra dall'anno del giubileo, il prezzo resterà fissato secondo la tua stima;
18. ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in ragione del numero degli anni che rimangono fino al giubileo successivo e si farà una detrazione dalla tua stima.
19. Se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuole riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della tua stima e resterà suo.
20. Ma se non riscatta il pezzo di terra e lo vende a un altro, non lo si potrà piú riscattare;
21. quel pezzo di terra, quando rimarrà franco al giubileo, sarà consacrato al Signore come una terra consacrata e diventerà proprietà del sacerdote.
22. Se uno consacra al Signore un pezzo di terra che egli ha comprato e che non faceva parte della sua proprietà,
23. il sacerdote ne valuterà il prezzo secondo la stima fino all'anno del giubileo; quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato come cosa consacrata al Signore.
24. L'anno del giubileo la terra tornerà alla persona da cui fu comprata e del cui patrimonio faceva parte.
25. Tutte le tue stime si faranno in sicli del santuario; il siclo è di venti *ghere.
26. Però nessuno potrà consacrare i primogeniti del bestiame, i quali appartengono già al Signore, perché primogeniti: vitello o agnello che siano, appartengono al Signore.
27. E se si tratta di un animale impuro, lo si riscatterà al prezzo della tua stima, aggiungendovi un quinto; se non è riscattato, sarà venduto al prezzo della tua stima.