25. «“Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente piú prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto.
26. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
27. conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il di piú al compratore, e rientrerà nella sua proprietà.
28. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo, e al giubileo ne riavrà il possesso.